Impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13311 del 30/06/2015
Cause risarcitorie conseguenti a sinistri stradali - Entrata in vigore della legge n. 102 del 2006 dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello - Applicazione in appello del rito ordinario - Necessità - Sopravvenienza dell'art. 53 della legge n. 69 del 2009 - Irrilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13311 del 30/06/2015
In materia di appello, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, instaurate prima della data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (che prevedeva l'applicabilità alle stesse del rito del lavoro, senza però dettare una disciplina transitoria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei termini del rito ordinario allorché tali cause siano state trattate e decise in primo grado secondo tale rito, non ostando a tale esito neppure la sopravvenienza, nel corso delle stesse, dell'art. 53 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale - nel disporre l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 102 del 2006, ma sancendo la persistente applicabilità del rito del lavoro alle cause "de quibus", pendenti alla data della propria entrata in vigore - ha, tuttavia, sottratto al regime dell'ultrattività del rito del lavoro i giudizi introdotti con rito ordinario per i quali, a tale data, non fosse stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13311 del 30/06/2015