impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - non definitive - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 488 del 14/01/2015
Cassazione con rinvio della sentenza non definitiva - Conseguenze - Perdita della "potestas iudicandi" del giudice d'appello - Inesistenza per abnormità della sentenza definitiva - Rimedi - Impugnazione ordinaria - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 488 del 14/01/2015
La cassazione con rinvio della sentenza non definitiva, con cui il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, determina l'inefficacia sopravvenuta dell'attività istruttoria svolta e la cessazione della "potestas iudicandi" del giudice d'appello, sicché la sentenza definitiva successivamente emessa è affetta da inesistenza per abnormità, che pur potendo essere denunciata in ogni momento con una azione di accertamento, può essere fatta valere anche con i mezzi ordinari di impugnazione, per l'interesse concorrente della parte e del sistema ad espellere dall'ordinamento un provvedimento abnorme.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 488 del 14/01/2015