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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬provvedimenti dei giudici ordinari‭ (‬impugnabilità‭) ‬-‭ ‬sentenze‭ ‬-‭ ‬non definitive‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬488‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭

Cassazione con rinvio della sentenza non definitiva‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Perdita della‭ "‬potestas iudicandi‭" ‬del giudice d'appello‭ ‬-‭ ‬Inesistenza per abnormità della sentenza definitiva‭ ‬-‭ ‬Rimedi‭ ‬-‭ ‬Impugnazione ordinaria‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬488‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭


La cassazione con rinvio della sentenza non definitiva,‭ ‬con cui il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sé,‭ ‬determina l'inefficacia sopravvenuta dell'attività istruttoria svolta e la cessazione della‭ "‬potestas iudicandi‭" ‬del giudice d'appello,‭ ‬sicché la sentenza definitiva successivamente emessa‭ ‬è affetta da inesistenza per abnormità,‭ ‬che pur potendo essere denunciata in ogni momento con una azione di accertamento,‭ ‬può essere fatta valere anche con i mezzi ordinari di impugnazione,‭ ‬per l'interesse concorrente della parte e del sistema ad espellere dall'ordinamento un provvedimento abnorme.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬488‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭