Impugnazioni in generale - sospensione - del processo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 27/10/2015
Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del giudizio ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 27/10/2015
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 27/10/2015