produzione solo in appello dei documenti posti a fondamento della richiesta monitoria – ammissibilità – fondamento. Corte di Cassazione, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015
I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo non possono essere considerati nuovi, sicché, pur non prodotti nella fase di opposizione, ne è ammissibile l'allegazione con l'atto di appello, senza che operino i limiti di cui all'art. 345, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 (dal sito web della Cassazione)