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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬appello‭ ‬-‭ ‬incidentale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14635‭ ‬del‭ ‬24/08/2012‭

Contenuto della comparsa di risposta‭ ‬-‭ ‬Deposito della comparsa‭ ‬-‭ ‬Costituzione del contraddittorio solo nei confronti delle parti costituite‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Parte contumace‭ ‬-‭ ‬Necessità di notifica della comparsa di risposta.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14635‭ ‬del‭ ‬24/08/2012‭


Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale‭ ‬è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale,‭ ‬ma solamente nei confronti delle parti costituite‭; ‬nell'ipotesi di parti contumaci,‭ ‬invece,‭ ‬è sempre richiesto,‭ ‬per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa,‭ ‬la notificazione del relativo atto alle stesse,‭ ‬in applicazione dell'art.‭ ‬292‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14635‭ ‬del‭ ‬24/08/2012‭