Contenuto della comparsa di risposta - Deposito della comparsa - Costituzione del contraddittorio solo nei confronti delle parti costituite - Conseguenze - Parte contumace - Necessità di notifica della comparsa di risposta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14635 del 24/08/2012
Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14635 del 24/08/2012