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acquiescenza‭ ‬-‭ ‬tacita‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14120‭ ‬del‭ ‬04/06/2013‭

Nozione‭ ‬-‭ ‬Accettazione del prezzo determinato dalla sentenza ex art.‭ ‬2932‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14120‭ ‬del‭ ‬04/06/2013‭

L'acquiescenza tacita alla sentenza sussiste quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere,‭ ‬in maniera precisa ed univoca,‭ ‬il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia,‭ ‬cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.‭ ‬Ne consegue che l'accettazione,‭ ‬da parte del promittente venditore,‭ ‬della somma attribuitagli a titolo di prezzo dalla sentenza ex art.‭ ‬2932‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ ‬non integra acquiescenza alla sentenza medesima,‭ ‬venendo in rilievo un atteggiamento passivo,‭ ‬non incompatibile con la volontà di impugnare,‭ ‬salvo restituzione della somma.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14120‭ ‬del‭ ‬04/06/2013‭