Nozione - Accettazione del prezzo determinato dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14120 del 04/06/2013
L'acquiescenza tacita alla sentenza sussiste quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che l'accettazione, da parte del promittente venditore, della somma attribuitagli a titolo di prezzo dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ. non integra acquiescenza alla sentenza medesima, venendo in rilievo un atteggiamento passivo, non incompatibile con la volontà di impugnare, salvo restituzione della somma.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14120 del 04/06/2013