Morte del contumace - Ultrattività del mandato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione agli eredi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015
In tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di morte della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015