Mandato rilasciato da procuratore speciale di parte - Documentazione giustificativa - Omesso deposito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi non abbia prodotto. né con il ricorso, né successivamente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustifichino la sua asserita qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale, rilasciando in tale veste il mandato per il giudizio di legittimità, in quanto la Suprema Corte non è posta in condizioni di valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015