Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Divieto di nuove prove o documenti - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015
Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015