Giudizio di revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Costituzione dell'intimato - Controricorso - Notifica - Necessità - Omissione - Inammissibilità. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015
Nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., al pari di un qualunque giudizio di cassazione, l'atto difensivo del controricorso deve essere notificato alla parte avversa, a pena della sua irritualità e della inammissibilità delle questioni in esso sollevate, salva la loro rilevabilità d'ufficio.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015