impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007
Proposizione dell'impugnazione nei confronti di parte sprovvista di legittimazione passiva - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Costitiuzione della parte legittimata passivamente - Giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995 - Sanatoria "ex tunc" - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007
Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione "ad causam" è affetto (non da inesistenza ma) da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile al predetto atto impugnatorio), trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius". Tale nullità è, peraltro, sanabile, con effetto "ex tunc", dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica la norma dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007