Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007
Mancata comparizione dell'appellante nel processo del lavoro all'udienza di discussione - Decisione dell'appello - Inosservanza dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
Le disposizioni di cui all'art. 348 cod. proc. civ., applicabili anche alle controversie soggette al rito del lavoro (in cui la costituzione dell'appellante avviene mediante deposito del ricorso in appello), sono dirette esclusivamente ad evitare che l'appello venga dichiarato improcedibile senza che l'appellante sia posto in grado di comparire all'udienza successiva a quella disertata, ma non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, ma per motivi diversi dalla sua mancata comparizione; pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata decisa, anche in senso a lui sfavorevole, lo stesso non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalla suddetta disposizione, quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale erano state dedotte la mancata costituzione del contraddittorio in appello e la supposta violazione del diritto di difesa dell'appellante che non aveva potuto discutere la causa, confermando la sentenza impugnata con la quale era stata ritenuta la legittimità della discussione della causa in appello, stante l'avvenuta costituzione dell'appellata, malgrado la mancata notificazione nei suoi confronti del ricorso in appello e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione della predetta udienza, ed in virtù dell'inidoneità dei motivi posti dal procuratore dell'appellante a fondamento dell'istanza di differimento dell'udienza medesima).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007