impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007
Decorrenza - Dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007
Il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito di essa in cancelleria, e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà alle parti il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione. Va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., giacché -anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale- una diversa disciplina del termine in argomento sconvolgerebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio" a norma dell'art. 133 cod. proc. civ. Quanto al possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione deve, d'altro canto, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al citato art. 327 possano operare come "tertium comparationis" termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: artt. 26, 98 comma primo, e 100, comma primo, legge fall.) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007