Soccombenza in primo grado sulla questione di giurisdizione - Prospettazione in appello della medesima questione - Onere dell'appello incidentale - Insussistenza - Riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - Necessità.
La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame del soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni - ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado -, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3717 del 19/02/2007