Decreto ingiuntivo - Istanza di esecutività - Rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21046 del 28/09/2006
Il provvedimento di rigetto della richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo (nel caso, non risultando perfezionata la notifica di cui era stata ordinata la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., atteso che non avendo conseguito esito positivo quella ex art. 139 cod. proc. civ. non era seguita la notifica a sensi del'art. 140 cod. proc. civ.) non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, non essendo preclusa la possibilità di una nuova istanza ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., né la proponibilità di nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, né l'esperimento dell'ordinaria azione di cognizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21046 del 28/09/2006