impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006
Appello –Da parte di soggetto qualificatosi successore della parte del grado precedente - Onere della prova di tale qualità - Configurabilità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
Il soggetto che abbia proposto impugnazione (ovvero vi abbia resistito) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria " legitimatio ad causam " per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art.110 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C., provvedendo ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione rilevando che la proponente era una società di persone con denominazione diversa ed appartenente ad altro tipo societario rispetto a quella che aveva partecipato al giudizio di primo grado e che essa non aveva prodotto alcun documento attestante la successione a quest'ultima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006