Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Atto di appello notificato al procuratore anzichè al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Costituzione del fallimento in appello - Sanatoria ex tunc. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito "in bonis" anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e di conseguenza l'avvenuta costituzione del fallimento in appello ha efficacia sanante "ex tunc".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006