Medesimo contenuto espositivo richiesto per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello - Esclusione - Integrazione dell'atto di riassunzione mediante riferimento agli atti processuali precedenti - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006