impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere - Mancata costituzione del convenuto - Rilievo di un vizio comportante la nullità della notifica - Assegnazione di un termine da parte del G.I. per rinnovare la notifica ex art. 291 cod. proc. civ. - Perentorietà - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 291 cod. proc. civ. , secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore, il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione, assegna all'attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell'atto d'impugnazione. Ne consegue che, se l'ordine di rinnovazione della (notifica della) citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006