Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Mancata ottemperanza allo stesso ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
L'ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è privo di effetti, sicché la mancata ottemperanza allo stesso, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006