impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
Ricorso per cassazione - Nullità - Ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. - Inosservanza - Mancato perfezionamento della notifica per fatto esulante dai poteri di impulso della parte interessata - Concessione di un ulteriore termine per l'adempimento - Ammissibilità - Condizioni - Prova rigorosa dell'accadimento - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
Nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della notificazione stessa, è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 cod. proc. civ., quante volte, avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri: e ciò alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dato che una diversa soluzione, la quale vincoli nell'evenienza considerata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., sia sotto il profilo della irragionevole equiparazione di situazioni diverse (quali, in specie, l'inerzia rispetto all'ordine di rinnovazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà del notificante e non rientranti nella normale prevedibilità) che sotto quello della ingiustificata compressione del diritto di difesa della parte incolpevole. Della verificazione dell'accadimento legittimante la concessione del nuovo termine - vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notificatorio da un fatto che esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata - si esige tuttavia una dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie derogatoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006