impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
Disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Mancata costituzione delle parti nei termini - Riassunzione del processo da parte dell'appellato - Costituzione dell'appellato nel termine - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Mancata costituzione dell'appellante - Irrilevanza - Mancata costituzione di entrambe le parti nel termine - Conseguenze - Estinzione del processo - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
Nell'ipotesi di tempestiva riassunzione del giudizio di appello, operata dall'appellato ai sensi degli artt. 307 e 347 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche attuate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis") a seguito della mancata costituzione in giudizio di tutte le parti, la costituzione nei termini dell'appellato dopo la riassunzione comporta senz'altro la prosecuzione del processo, a prescindere dalla costituzione dell'appellante, il quale, ove non si costituisca, deve essere dichiarato contumace ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ.; mentre, ove nuovamente nessuna delle parti si costituisca nei termini, l'inerzia ha come effetto, non già l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ma unicamente l'estinzione del processo, la quale, tuttavia, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, ai sensi dell'art. 307, comma ultimo, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006