Separate impugnazioni contro la medesima sentenza- Omessa notificazione di taluna delle impugnazioni ad un litisconsorte necessario autonomamente impugnante - Riunione delle impugnazioni - Integrazione del contraddittorio nei confronti di detto litisconsorte - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006
Qualora taluna delle impugnazioni separatamente proposte da due o più parti soccombenti contro la medesima sentenza non risulti notificata ad un litisconsorte necessario, il quale abbia però a sua volta impugnato la decisione, l'obbligatoria riunione delle distinte impugnazioni ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. esclude che debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte, il quale, per effetto della disposta riunione, è già parte dell'ormai unitario giudizio, e dunque in condizione di contraddire sull'intera materia di lite.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 20/01/2006