impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - trascrizione nella copia notificata del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15086 del 15/07/2005
Necessità - Esclusione - Anteriorità della procura - Necessità - Prova - Deduzione da altri elementi - Ammissibilità - Risultanze della relata di notifica del ricorso - Sufficienza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15086 del 15/07/2005
Ai fini dell'ammissibilità' del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso, in quanto dalla relata di notifica del ricorso risultava che il mandato al difensore era stato conferito in data almeno coeva a quella della notifica stessa).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15086 del 15/07/2005