Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15076 del 15/07/2005
Protezione dei dati personali (legge n. 675 del 1996) - Raccolta dei dati personali in violazione della legge - Inibitoria dell'Autorità garante nei confronti della società committente investigazioni private e della società incaricata - Pronuncia del tribunale, confermativa dell'inibitoria, nei confronti di entrambe le società - Ricorso per cassazione di una sola delle società destinatarie del provvedimento del Garante - Art. 331 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In relazione al provvedimento del Garante che inibisca l'ulteriore trattamento dei dati personali, raccolti in violazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tanto alla società committente investigazioni private quanto alla società incaricata di dette investigazioni in base ad un contratto d'opera professionale, ciascuna di tali società è individualmente destinataria dell'ordine del Garante; sicché - essendosi in presenza, non di un atto indivisibile, concernente più soggetti unitariamente considerati, bensì di un atto complesso riguardante una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali titolare di una situazione giuridica autonoma - non ricorre una situazione di inscindibilità o di dipendenza di cause. Ne deriva che, allorché il provvedimento del tribunale, confermativo della predetta inibitoria, sia stato impugnato per cassazione soltanto da una delle società destinatarie del detto provvedimento, senza la notifica di tale ricorso anche all'altra, ed in particolare nei riguardi di quella committente, che pure aveva preso parte al giudizio promosso dinanzi allo stesso giudice, non v'è necessità, in sede di giudizio di cassazione, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, versandosi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 331 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15076 del 15/07/2005