Erronea valutazione di prova documentale - Onere di specifica indicazione del documento asseritamente trascurato dal giudice di merito - Necessità - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10598 del 19/05/2005
Il ricorrente che in sede di legittimità denunci che, contro le risultanze testuali ricavabili dalla prova documentale, il giudice di merito è incorso in errore traducentesi in vizio della motivazione, ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare con chiarezza il documento ed il passo dello stesso sul quale si sarebbe determinata l'erronea valutazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10598 del 19/05/2005