Notifica ad indirizzo diverso da quello indicato come domicilio - Indirizzo corrispondente a quello della parte - Conseguenze - Nullità e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9892 del 11/05/2005
È nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile o mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9892 del 11/05/2005