impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 07/03/2005
Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Limiti alla riproponibilità del ricorso - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 07/03/2005
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. non è proponibile avverso l'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro provvedimento di natura cautelare, sia che modifichi, revochi o confermi il provvedimento reclamato, giacchè trattasi di decisione non definitiva nè decisoria, munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all'instaurazione e all'esito della causa di merito, e modificabile e revocabile nel corso della stessa. Nè rileva il fatto che la riproponibilità' dell'istanza cautelare sia ristretta nei limiti di cui all'art. 669 septies cod. proc civ., peraltro con il bilanciamento della facoltà di reclamo, derivando da ciò un carattere di definitività riguardante solo la cautela.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 07/03/2005