Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - "causa petendi et petitum" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005
Diversa qualificazione giuridica del contratto - Ammissibilità - Analogo potere del giudice - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio d'appello, così come il divieto di proporre domande nuove sotto il profilo del mutamento della "causa petendi" non impedisce alla parte di qualificare diversamente il negozio di cui abbia chiesto in primo grado la nullità o l'annullamento, inquadrandolo in un diverso schema giuridico, ferma la prospettazione del vizio che lo inficia, allo stesso modo il giudice d'appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili. (Nella specie, relativa a contratto con il quale un socio aveva "rinunziato" alle proprie quote sociali a favore di un altro socio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, in conformità alla nuova prospettazione dell'appellante, aveva qualificato il rapporto come donazione indiretta, pur respingendo la domanda di nullità per mancanza di prova sul difetto di "animus donandi").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005