impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2005
Decreto della Corte d'appello in sede di reclamo nel giudizio ai fini dell'ammissibilità dell'azione perla dichiarazione giudiziale di paternità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Deducibilità del vizio di violazione di legge - Sussistenza - Deducibilità del vizio di motivazione - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2005
Il decreto con il quale la Corte d'appello decide sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, dichiarando ammissibile l'azione, ha natura decisoria e definitiva ed è impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con i limiti previsti per tale tipo di ricorso, proponibile soltanto per violazione di legge; ne consegue che, in relazione alla motivazione, il provvedimento può essere censurato solo sotto il profilo della sua radicale mancanza o della mera apparenza, e non anche sotto il profilo della sua insufficienza o inadeguatezza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2005