Appello proposta da società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese - Questione proposta per la prima volta in cassazione - Documentazione a corredo della stessa - Produzione ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
La parte che, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, è ammessa a produrre ivi, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la documentazione volta a comprovare l'estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9334 del 09/05/2016