impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Provvedimento del giudice monocratico emesso "ante causam" ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. - Reclamo - Ordinanza di rigetto da parte d
giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Procedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. - Provvedimento concesso "ante causam" - Mancato inizio del giudizio di merito - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
Anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lettera e - bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; tale ricorso non può valutarsi, benché il ricorrente lo richieda, neppure come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., da qualificare anch'essa inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007