impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso nell'interesse della legge - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
Nuovo testo dell'art. 363 cod. proc. civ. formulato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - Ricorso inammissibile - Mancata richiesta, da parte del P.G., dell'enunciazione del principio di diritto - Potere esercitabile d'ufficio da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Sussistenza - Questione di particolare importanza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
A norma dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. - come novellato dall'art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - se le parti non possono, nel loro interesse e sulla base della normativa vigente, investire la Corte di cassazione di questioni di particolare importanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non impugnabili, e il P.G. presso la stessa Corte non chieda l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, le Sezioni Unite della Corte - chiamate comunque a pronunciarsi su tali questioni su disposizione del Primo Presidente - dichiarata l'inammissibilità del ricorso, possono esercitare d'ufficio il potere discrezionale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile. Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che - in relazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solo dal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto - la Corte di cassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007