Provvedimento inerente il regime delle visite al figlio naturale - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Legge 154/2006 - Regime delle impugnazioni - Modificazione - Esclusione - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007
Il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d'Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale non è stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processualistico dell'art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111Cost..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007