impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Adesione del giudice alla consulenza tecnica - Obbligo di motivazione puntuale - Condizioni e limiti - Censure formulate dalle parti all'operato del consulente tec
prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Adesione alle conclusioni della stessa - Obbligo di motivazione puntuale - Condizioni e limiti - Censure formulate dalle parti all'operato del consulente tecnico - Omesso esame - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Indicazione specifica delle censure non esaminate dal giudice - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007