Nullità atto di citazione del giudizio di primo grado - Rinnovazione in grado d'appello - Ammissibilità - Effetti - Retroattività fin dalla prima notificazione della citazione in appello - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16877 del 31/07/2007
Il giudice di secondo grado può ordinare la rinnovazione della citazione in appello, invalida a causa dell'indicazione dell'ufficio giudiziario senza l'esatta identificazione della sezione distaccata competente (presso la quale la causa era stata iscritta a ruolo e trattata), con effetti "ex tunc" decorrenti fin dal momento della prima notificazione, trovando applicazione anche nel giudizio di secondo grado l'art. 164 cod. proc. civ. in forza del rinvio alle regole del procedimento di primo grado davanti al tribunale, stabilito nell'art. 359 cod.proc.civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16877 del 31/07/2007