impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16002 del 18/07/2007
Requisito di ammissibilità di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. riferito al motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 - Deduzione - Modalità - Individuazione - Desumibilità dall'esposizione del motivo - Esclusione - Articolazione a conclusione di tale esposizione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16002 del 18/07/2007
Nella norma dell'art. 366-bis cod. proc. civ, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 - cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione [della sentenza impugnata] la rende inidonea a giustificare la decisione" - deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16002 del 18/07/2007