impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010
Violazione dei termini a comparire - Mancata costituzione dell'appellato - Art. 164 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa alla sospensione dei termini processuali per i residenti nella Regione Molise a seguito del sisma dell'autunno 2002. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010
In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 163-bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla modifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis"), secondo il quale tra il giorno della notifica della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di giorni sessanta, se il luogo della notifica si trova in Italia, si applica anche al giudizio di appello. Ne consegue che, se tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a quello indicato, l'atto di citazione é nullo ai sensi del primo comma dell'art. 164 cod. proc. civ., e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. (Nella specie tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione fissata in tale atto erano intercorsi solo sette giorni, per effetto della sospensione dei termini processuali dal 31 ottobre 2002, al 31 marzo 2003, disposta dall'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, e prorogata dalla O.P.C.M. del 10 aprile 2003, n. 3279, per i soggetti residenti nella Regione Molise, a seguito del sisma ivi verificatosi).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010