Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12898 del 26/05/2010
Condizioni - Intervenuta dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità - Mancanza - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Diversità dei motivi - Legittimità - Termine - Decorrenza dalla prima impugnazione - Contestuale dichiarazione di inammissibilità del primo ricorso - Irrilevanza - Mera notificazione del primo ricorso - Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d'impugnazione. Peraltro, all'ammissibilità del secondo ricorso non osta nemmeno la contestuale declaratoria d'improcedibilità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente, il quale abbia sopperito al mancato deposito dell'originale del ricorso, provvedendo ad allegare la copia a lui notificata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12898 del 26/05/2010