impugnazioni civili - in genere - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento - Estromissione automatica dell'alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze - Appello - Litisconsorzio necessario tra successore intervenuto
successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - Intervento o chiamata in causa - Estromissione automatica dell'alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze - Appello - Litisconsorzio necessario tra successore a titolo particolare ed alienante o dante causa non estromesso - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Difetto - Rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di legittimità - Sussistenza - Rimessione della causa al giudice di merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010