Impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010
Deduzione in appello dei soli vizi in rito nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Ammissibilità dell'appello - Deduzione dei soli vizi di rito al di fuori dei casi di cui ai medesimi artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Limiti - Fondamento.
È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010