Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio reale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2358 del 02/02/2010
Procuratore costituito di altra circoscrizione - Elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice di primo grado - Mutamento del domicilio - Efficacia - Condizioni - Conoscenza della variazione mediante formale atto di parte - Necessità - Fattispecie.
In tema di notificazione delle impugnazioni, qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui è assegnato il proprio procuratore, e questi abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, contenuta nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto. Tali requisiti non sussistono nel caso in cui la variazione del domicilio eletto risulti esclusivamente dall'annotazione apposta dal cancelliere sul frontespizio del fascicolo d'ufficio del primo grado, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la notificazione dell'atto d'appello eseguita nel domicilio originariamente eletto presso la cancelleria del giudice di primo grado, e valida la dichiarazione di contumacia della parte appellata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2358 del 02/02/2010