Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 02/02/2010
Sentenza pronunciata dal pretore - Sopravvenuta soppressione dell'ufficio pretorile per effetto del d. lgs. n. 51 del 1998 - Appello avverso la sentenza pretorile proposto dopo il 2 giugno 1999 (data di entrata in vigore del cit. d. lgs. n. 51 del 1998) dinanzi al tribunale, anziché alla corte di appello - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello rilevabile anche in sede di legittimità - Sussistenza - Effetti - Cassazione senza rinvio - Fondamento.
Qualora, a seguito della soppressione dell'ufficio pretorile intervenuta con il d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, sia stata appellata dinanzi al tribunale, anziché alla corte di appello (ai sensi dell'art. 134, comma primo, del medesimo d. lgs.), successivamente all'entrata in vigore del citato d. lgs. (2 giugno 1999) una sentenza del pretore emessa anteriormente a tale momento, la relativa impugnazione è da dichiarare inammissibile con decisione adottabile anche in sede di legittimità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, tale da comportare la cassazione senza rinvio della sentenza erroneamente emessa nel merito dal tribunale, non potendosi all'appello inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) riconoscere alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 02/02/2010