impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009
Morte della parte - Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi - Appello proposto contro la parte originaria - Nullità - Fondamento - Sanatoria - Per effetto della costituzione in giudizio degli eredi - Ammissibilità - Decesso avvenuto nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi - Impugnazione indirizzata nei confronti della parte deceduta - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009
In caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi, l'appello deve essere proposto nei confronti di questi e non contro la parte originaria, ed ove ciò non avvenga - in quanto l'impugnazione sia proposta nei confronti della parte deceduta - la notificazione è affetta da nullità, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (nuovo testo), per omissione del requisito stabilito dall'art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.; tale nullità, tuttavia, è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell'atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione degli eredi ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., restando salvi, con efficacia "ex tunc", gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Qualora, invece, il decesso si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato seguito dalla costituzione degli eredi, è inammissibile l'impugnazione che venga indirizzata nei confronti della parte deceduta, in quanto diretta contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio medesimo e, quindi, non più collegabile alla procedura in corso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009