Chiamata di terzo in garanzia impropria - Inscindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Conseguenze.
Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ed il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma confuti anche l'obbligazione principale, così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause, con la conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 331 cod. proc. civ. e la legittima declaratoria della pronuncia di improcedibilità dell'appello in caso di mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 13/05/2009