impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009
Recepimento "per relationem" della consulenza tecnica d'ufficio - Impugnazione per carenza di motivazione - Condizioni - Allegazione delle critiche mosse dinanzi al giudice "a quo" - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009
Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009