impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14992 del 14/06/2013
Procedimento contro la discriminazione ex art. 44 del d.lgs. n.286 del 1998 - Natura - Procedimento cautelare - Norme sul procedimento cautelare uniforme - Applicabilità - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Convertibilità in regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14992 del 14/06/2013
In tema di azione civile contro la discriminazione, l'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286) prevede un procedimento cautelare cui si applicano, in forza dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV, in quanto compatibili, trovando applicazione, in particolare, l'art. 669-octies cod. proc. civ. sul facoltativo inizio della fase di merito. Ne consegue che, non essendo il decreto adottato dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso l'ordinanza assunta a seguito di ricorso ex art. 44 citato, qualificabile come provvedimento definitivo con carattere decisorio, è inammissibile contro di esso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né questo può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14992 del 14/06/2013