Art. 2697 cod. civ. - Violazione - Errata valutazione del giudice circa l'assoluzione dell'onere probatorio - Vizio della sentenza ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - Sussistenza - Erronea valutazione delle risultanze dell'assunzione di un mezzo di prova - Vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - Sussistenza.
Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013