Elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza - Effetti - Notificazione al procuratore domiciliatario costituito in primo grado per l'appellato - Nullità - Sussistenza - Mancata costituzione in giudizio dell'appellato - Sanatoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8010 del 02/04/2009
La notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, anziché nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza, è nulla e tale nullità, non sanata in difetto della costituzione dell'appellato, attiene al contraddittorio non validamente incardinato e travolge l'intero procedimento sino alla decisione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8010 del 02/04/2009