impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
Mancato rispetto dei termini minimi a comparire - Effetti in caso di mancata costituzione del convenuto - Rilievo d'ufficio della nullità - Necessità - Conseguente fissazione di termine perentorio per la rinnovazione dell'atto di riassunzione e della relativa notificazione - Omesso adempimento della parte onerata - Effetti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009